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Un po' di Storia


Il principio di “pari opportunità” abbraccia il complesso di disposizioni legislative poste in essere allo scopo di eliminare le disparità fra uomo e donna in diversi ambiti, che spaziano dalla formazione scolastica e professionale, all’accesso al mercato del lavoro ed alla progressione di carriera. Nel tempo questo principio si è esteso ad altre forme di discriminazione, ponendosi di garantire pari dignità ed opportunità ai disabili ed, in generale, osteggiando ogni forma di discriminazione basata sull'età, sull'etnia, sulla fede, che nega, pertanto, per principio, ad una categoria di persone, quei diritti che sono garantiti a tutte le altre, soprattutto nel campo del lavoro e della giustizia.

Il percorso nella normativa italiana relativo al diritto alle pari opportunità tra uomini e donne ha inizio nel 1919 con la Legge n. 1176,  grazie alla quale viene riconosciuta alle donne la capacità giuridica con l’abolizione dell’autorizzazione maritale, limite a cui la donna era legata nella gestione patrimoniale e nelle attività commerciali, e, contestualmente viene consentito l’ingresso delle donne, limitatamente ad alcuni ambiti, nei pubblici uffici.

Donna al voto nel 1946

Questi passaggi contribuiscono a scardinare le pregiudiziali che gravitavano attorno alla questione del voto alle donne; il dibattito parlamentare, iniziato timidamente negli anni precedenti il conflitto, si intensifica per poi bloccarsi con l’avvento del regime. Il riconoscimento del diritto di voto alle donne arriverà alla fine del periodo fascista e della seconda guerra mondiale, il 31 gennaio del 1945, su emanazione del Consiglio dei Ministri con il Decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23.

Nel 1948, la neonata Costituzione Italiana, sancisce il principio di uguaglianza di genere: uomini e donne, in particolare nel mondo del lavoro, hanno diritto al medesimo trattamento. Riconoscendo la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini (art. 3), la parità tra donne e uomini in ambito lavorativo (artt. 4 e 37), l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno del matrimonio (art. 29) e la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51), la Costituzione pone punti di riferimento importanti per lo sviluppo della normativa futura.

Ma questo profondo concetto di eguaglianza sancito dalla Costituzione rischiava di rimanere puramente formale se non fossero intervenute misure effettive volte a limare le disuguaglianze economiche e sociali. Si arriva così ad un punto fermo con la promulgazione della legge n. 125 del 1° Aprile 1991, sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna in tema di lavoro.

L'8marzo 2002, per garantire una maggior presenza delle donne nelle cariche pubbliche, viene modificato l'art. 51 della Costituzione. Viene così prevista l'adozione di appositi provvedimenti finalizzati all'attuazione delle pari opportunità fra uomini e donne nella rappresentanza.

Riferimenti normativi


Fase della Tutela:

    1.    1886-1946: dalle prime leggi sulla tutela del lavoro dei fanciulli e delle donne, fino all'affermazione del principio di uguaglianza formale tra sessi con la Costituzione italiana (art. 3).

Fase delle garanzie o dell'uguaglianza


    2.    1947-1977: dalla riforma del diritto di famiglia (L.151/1975) e alla legge Anselmi (L.903/1977), con cui è abolita ogni discriminazione in base al sesso nei bandi di concorso pubblico.

Fase delle azioni positive per le pari opportunità


    3.    1977-2000: dagli interventi tendenti alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la parità, quindi a sostegno dell'uguaglianza sostanziale (come la legge n.215/1992 sull'imprenditoria femminile), le pari opportunità si affermano come obiettivo prioritario, che deve essere inserito in maniera trasversale in tutti gli interventi a sostegno dello sviluppo.
      
Successivamente leggi specifiche hanno cercato di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità:
       
  • Legge 9 dicembre 1977, n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” (abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15 e 16 comma 1 con  D.L. 11.04.2006 N. 198 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;

  • Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (abrogata con D.L. 11.04.2006 N. 198– Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna – ad esclusione dell'art 11);

  • Decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 196  (G.U. n. 166 del 18.07.2000) “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art. 47, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (abrogata con D.L. 11.04.2006 N. 198 – Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna – ad esclusione dell'art 10 comma 4);

  • Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1  “Modifica dell’art.51 della Costituzione (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003)”;

  • Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145 - Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

  • Decreto 15 marzo 2001 - (GU del 09.06.2001 n. 132) "Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125.

  • Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna - D.L. 11.04.2006 N. 198 .




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